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Regio decreto 652/1943

Art. 4 — Le prove degli stemmi si danno o mediante l'atto di concessione o mediante la dimostrazione di un possesso a …

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/4parte di Regio decreto 652/1943
Art. 4. Le prove degli stemmi si danno o mediante l'atto di concessione o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'art. 1140 del Codice civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi, opere d'arte, esposte al pubblico da almeno 100 anni. Le fotografie dovranno essere autenticate dai competenti Uffici delle belle arti. Le prove degli stemmi, per le famiglie nobili, si danno o mediante l'atto di concessione, o mediante la dimostrazione di un possesso di uso pubblico e pacifico dello stemma stesso, per trenta anni.

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