Regio decreto 652/1943
Art. 3 — Le prove genealogiche devono risultare dalla produzione delle copie integrali degli atti di nascita, matrimon…
Art. 3. Le prove genealogiche devono risultare dalla produzione delle copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte, grado per grado, di tutti gli individui compresi nella dimostrazione genealogica. Gli atti di stato civile, nei casi di legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, ai sensi degli articoli 280 e seguenti del Codice civile, devono prodursi con l'annotazione dell'avvenuta legittimazione. Egualmente deve provvedersi per la legittimazione mediante decreto reale.
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