Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 652/1943Art. 3
Regio decreto 652/1943

Art. 3 — Le prove genealogiche devono risultare dalla produzione delle copie integrali degli atti di nascita, matrimon…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/3parte di Regio decreto 652/1943
Art. 3. Le prove genealogiche devono risultare dalla produzione delle copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte, grado per grado, di tutti gli individui compresi nella dimostrazione genealogica. Gli atti di stato civile, nei casi di legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, ai sensi degli articoli 280 e seguenti del Codice civile, devono prodursi con l'annotazione dell'avvenuta legittimazione. Egualmente deve provvedersi per la legittimazione mediante decreto reale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.