Regio decreto 652/1943
Art. 5 — Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati
Art. 5. Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati. Il Commissario del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non puo' mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sara' riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della societa'. Il drappo riccamente ornato e frangiato sara' caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Societa', ecc., sormontato dall'iscrizione centrata «Provincia di ...» «Comune di ...» «Societa' di ...». La cravatta frangiata dovra' consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.
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