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Regio decreto 652/1943

Art. 125 — Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro a…

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Art. 125. Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro ancore se Ammiraglio d'armata o designati d'armata; a due ancore, se Ammiragli di squadra.

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