Regio decreto 652/1943
Art. 124 — Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero…
Art. 124. Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero di sei, se Marescialli d'Italia; di quattro, se Generali d'armata o designati d'armata o Comandante generale M.V.S.N. e di due, se Generali comandanti di Corpo d'armata.
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