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Regio decreto 652/1943

Art. 126 — Gli Ufficiali generali dell'aeronautica possono accollare il loro scudo a sei voli d'aquile, se Maresciallo d…

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Art. 126. Gli Ufficiali generali dell'aeronautica possono accollare il loro scudo a sei voli d'aquile, se Maresciallo dell'Aria a quattro voli d'aquila se Generali d'armata aerea o designati d'armata aerea; a due voli d'aquile, se Generali di squadra aerea.

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