Regio decreto 929/1942
Art. 8 — Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 8. (Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Ufficio internazionale di Berna, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali. Il rifiuto del riconoscimento nel Regno di detti marchi puo' essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Ufficio internazionale di Berna «Les Marques Internationales».
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 8, commi 1 e 2.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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