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Regio decreto 929/1942

Art. 8 — Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/8parte di Regio decreto 929/1942
Art. 8. (Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Ufficio internazionale di Berna, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali. Il rifiuto del riconoscimento nel Regno di detti marchi puo' essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Ufficio internazionale di Berna «Les Marques Internationales».

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