Regio decreto 929/1942
Art. 7 — Artt. 11 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 7. (Artt. 11 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La protezione temporanea fa risalire la priorita' del brevetto, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o merce per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda, di brevetto sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'Esposizione. Nel caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine. Tra piu' marchi per prodotti o merci consegnati per l'Esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio pel quale e' stata depositata prima la domanda di brevetto. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro di cui all'art. 34 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 7.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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