Regio decreto 929/1942
Art. 6 — Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 6. (Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 6.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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