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Regio decreto 929/1942

Art. 5 — Art. 95, comma secondo, terzo e ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/5parte di Regio decreto 929/1942
Art. 5. (Art. 95, comma secondo, terzo e ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Il brevetto puo' essere rinnovato per lo stesso marchio precedente, o pel marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione dell'annessa tabella C). La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto puo' essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una sopratassa. Nulla e' innovato circa la decorrenza, e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna.

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