Regio decreto 929/1942
Art. 4 — Art
Art. 4. Art. 95, comma primo, secondo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto, salvo il disposto del successivo art. 9. Gli effetti dei brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso. Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e di essa deve esser data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 34 e 80.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 4.
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 3.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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