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Regio decreto 929/1942

Art. 9 — Art. 87, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/9parte di Regio decreto 929/1942
Art. 9. (Art. 87, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non brevettato, che non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione del brevetto pel marchio stesso.

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