Regio decreto 929/1942
Art. 78 — Art
Art. 78. Art. 131 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma secondo, del decreto 29 luglio 1923, 1970). La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui e' prescritto il pagamento di una tassa, non e' ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento. Nell'annessa tabella A) e' indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella B).
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 66, comma 1) la modifica dell'art. 78.
Inserisce · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 67, comma 1) l'introduzione dell'art. 78-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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