Regio decreto 929/1942
Art. 79 — Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 79. (Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il Registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici. Salvo il disposto del precedente art. 35, comma secondo, chiunque puo' prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei Registri, nonche' copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti, nonche' l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 69, comma 1) la modifica dell'art. 78.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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