Regio decreto 929/1942
Art. 77 — Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 77. (Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 65, comma 1) la modifica dell'art. 77.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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