Regio decreto 929/1942
Art. 76 — Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 76. (Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso. I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1) la modifica dell'art. 76.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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