Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 73
Regio decreto 929/1942

Art. 73 — Art. 126 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/73parte di Regio decreto 929/1942
Art. 73. (Art. 126 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Se i termini stabiliti da questo decreto scadono in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al successivo giorno non festivo.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 72 Art. 74 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.