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Regio decreto 929/1942

Art. 74 — Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/74parte di Regio decreto 929/1942
Art. 74. (Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e cosi' gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

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