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Regio decreto 929/1942

Art. 72 — Art. 1, comma secondo, del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/72parte di Regio decreto 929/1942
Art. 72. (Art. 1, comma secondo, del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194). Sussistendo le condizioni stabilite nei precedenti articoli 68, 69, 70 e 71, questo decreto ha efficacia anche nei territori specificati negli articoli medesimi. In ogni caso, restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad Accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse. Il Ministro per l'Africa italiana potra' stabilire speciali disposizioni, con proprio decreto, per l'applicazione nell'Africa italiana del presente e dei precedenti articoli 69, 70 e 71, ai sensi degli articoli 45 e 56 rispettivamente dei Regi decreti 3 dicembre 1934, n. 2012, e 1° giugno 1936, n. 1019, e successive modificazioni.

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