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Regio decreto 929/1942

Art. 34 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/34parte di Regio decreto 929/1942
Art. 34. Art. 91, comma terzo, e art. 94, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure, qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e concede, a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto. La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validita' di esso o l'appartenenza del marchio.

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