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Regio decreto 929/1942

Art. 33 — Artt

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/33parte di Regio decreto 929/1942
Art. 33. Artt. 31 e 90, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il provvedimento col quale l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

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