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Regio decreto 929/1942

Art. 35 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/35parte di Regio decreto 929/1942
Art. 35. Art. 90, comma ultimo, e art. 94, pure comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio pubblica la notizia dei brevetti concessi e l'esemplare dei marchi nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ali cui all'art. 97 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. Avvenuta la concessione del brevetto, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascun brevetto sono posti a disposizione del pubblico.

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