Regio decreto 929/1942
Art. 26 — Art
Art. 26. Art. 89, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o merci che il marchio serve a contraddistinguere. Il regolamento potra' dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi delle Convenzioni vigenti. In caso di rivendicazione di priorita', derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o merce, il richiedente fornira' all'Ufficio centrale dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorita'.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 1; (con l'art. 26, comma 2) la modifica dell'art. 26, comma 3.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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