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Regio decreto 929/1942

Art. 26 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/26parte di Regio decreto 929/1942
Art. 26. Art. 89, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o merci che il marchio serve a contraddistinguere. Il regolamento potra' dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi delle Convenzioni vigenti. In caso di rivendicazione di priorita', derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o merce, il richiedente fornira' all'Ufficio centrale dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorita'.

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