Regio decreto 929/1942
Art. 25 — Art
Art. 25. Art. 89, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La domanda di concessione di brevetto per marchio d'impresa, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo ai sensi degli articoli 2, 13, 22 e 24 di questo decreto, o dal suo avente causa. Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'Ente o dell'Associazione. L'Ufficio centrale dei brevetti annotera' le domande in apposito registro.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 25, comma 1) la modifica dell'art. 25.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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