Regio decreto 929/1942
Art. 24 — Art. 81 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 24. (Art. 81 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il diritto di ottenere, ai sensi delle convenzioni internazionali, il brevetto per un marchio, registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1) la modifica dell'art. 24.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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