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Regio decreto 929/1942

Art. 24 — Art. 81 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/24parte di Regio decreto 929/1942
Art. 24. (Art. 81 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il diritto di ottenere, ai sensi delle convenzioni internazionali, il brevetto per un marchio, registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

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