Regio decreto 929/1942
Art. 23 — Art. 82 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 23. (Art. 82 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto per marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso, puo' essere concesso se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, s'intendono estesi ai cittadini e sudditi italiani.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 23.
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 23.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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