Regio decreto 929/1942
Art. 22 — Art. 79 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 22. (Art. 79 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Puo' ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio, salvo il caso considerato nel successivo art. 42, comma terzo. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei comuni possono ottenere brevetti per marchi.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 22.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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