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Regio decreto 929/1942

Art. 27 — Art. 89, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/27parte di Regio decreto 929/1942
Art. 27. (Art. 89, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio centrale dei brevetti invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

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