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Regio decreto 929/1942

Art. 18 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/18parte di Regio decreto 929/1942
Art. 18. Art. 76, comma primo, nn. da 1 a 5, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchi: 1) le parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; 2) le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono; 3) le figure o segni in cui il carattere distintivo e' inscindibilmente connesso con quello di utilita' e di forma; 4) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle Convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle Convenzioni stesse; 5) le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualita' dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.

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