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Regio decreto 929/1942

Art. 19 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/19parte di Regio decreto 929/1942
Art. 19. Art. 76, comma primo, n. 6, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Del pari, non possono costituire oggetto di brevetto le parole, figure o segni, eguali o simili a quelli gia' validamente brevettati da altri nel Regno, o con efficacia nel Regno, ancorche' non utilizzati, per prodotti o merci dello stesso genere, in seguito a domanda depositata in data anteriore, ovvero in seguito ad anteriore registrazione all'Ufficio internazionale di Berna. Per i marchi per i quali venga rivendicata la priorita' ai sensi delle Convenzioni internazionali, od ai sensi dell'art. 7 di questo decreto, la sussistenza degli impedimenti di cui al presente articolo, e dei requisiti previsti nel precedente art. 17, deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.

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