Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 17
Regio decreto 929/1942

Art. 17 — Art. 75 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/17parte di Regio decreto 929/1942
Art. 17. (Art. 75 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, le parole, figure o segni che alla data del deposito della domanda: 1) non siano di uso generale; 2) non siano gia' noti come marchi distintivi di prodotti o merci dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri. L'uso precedente della parola, figura o segno, quando non importi notorieta' di essi, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente della parola, figura o segno, da parte del richiedente o del suo dante causa, non e' di ostacolo alla concessione del brevetto.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.