Regio decreto 929/1942
Art. 17 — Art. 75 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 17. (Art. 75 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, le parole, figure o segni che alla data del deposito della domanda: 1) non siano di uso generale; 2) non siano gia' noti come marchi distintivi di prodotti o merci dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri. L'uso precedente della parola, figura o segno, quando non importi notorieta' di essi, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente della parola, figura o segno, da parte del richiedente o del suo dante causa, non e' di ostacolo alla concessione del brevetto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 17.
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 17.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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