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Regio decreto 929/1942

Art. 16 — Art. 74 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/16parte di Regio decreto 929/1942
Art. 16. (Art. 74 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Puo' costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchio d'impresa, ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o piu' generi determinati, fabbricati o messi in commercio, salvo il disposto degli articoli 18, 19, 20 e 21.

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