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Regio decreto 929/1942

Art. 13 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/13parte di Regio decreto 929/1942
Art. 13. Art. 80, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). A tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna e' indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso. Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facolta' esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, puo' essere usato come marchio. Quando pero' questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve esser accompagnato da elementi idonei a differenziarlo.

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