Regio decreto 929/1942
Art. 13 — Art
Art. 13. Art. 80, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). A tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna e' indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso. Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facolta' esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, puo' essere usato come marchio. Quando pero' questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve esser accompagnato da elementi idonei a differenziarlo.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 1) la modifica dell'art. 13.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.