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Regio decreto 929/1942

Art. 12 — Art. 88 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/12parte di Regio decreto 929/1942
Art. 12. (Art. 88 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

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