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Regio decreto 929/1942

Art. 11 — Art. 87, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/11parte di Regio decreto 929/1942
Art. 11. (Art. 87, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Non e' consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, ne' in ispecie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore.

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