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Regio decreto 929/1942

Art. 14 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/14parte di Regio decreto 929/1942
Art. 14. Art. 5 della 30 agosto 1868, n. 4577, e art. 144, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' vietato di usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale o denominazione di una societa': e' del pari vietato di appropriarsi della ditta, sigla od insegna di una impresa, nonche' dell'emblema caratteristico, della denominazione o titolo di Enti o Associazioni ed apporli sopra stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, anche quando la ditta, la sigla, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzidetto, non facciano parte di un marchio, o trovinsi comunque brevettati in conformita' di questo decreto.

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