Regio decreto 918/1942
Art. 53 — Indipendentemente dalla radiazione prevista negli articoli 48 e 51 del presente regolamento, l'infermiera vol…
Art. 53. Indipendentemente dalla radiazione prevista negli articoli 48 e 51 del presente regolamento, l'infermiera volontaria e' cancellata dai ruoli nei casi seguenti: a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'Ispettrice nazionale ed accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non saranno accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorreranno, se l'infermiera e' inscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni potra' essere sospesa qualora esigenze del momento lo richiedano; b) interdizione, inabilitazione od irreperibilita', accertate dall'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il Centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale, ed accettato dall'interessata che avra' altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale suddetto. La riforma potra' aver luogo soltanto se l'interessata sia stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie; d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'Ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; e) perdita della qualita' di socia della C.R.I. a termini dell'art. 18 dello Statuto dell'associazione approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII n. 111. Di tale perdita la Presidenza generale dell'associazione informa l'Ufficio direttivo centrale; f) cessazione volontaria della qualita' di socia della C.R.I.
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