Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 918/1942Art. 54
Regio decreto 918/1942

Art. 54 — Tanto nel caso di cui agli articoli 48 e 51 del presente Regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo pre…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/54parte di Regio decreto 918/1942
Art. 54. Tanto nel caso di cui agli articoli 48 e 51 del presente Regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, l'Ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone che venga operata dai ruoli dell'Ispettrice di centro di mobilitazione e di Comitato competente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 53 Art. 55 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.