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Regio decreto 918/1942

Art. 52 — Le mancanze in servizio rilevate dai Capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'i…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/52parte di Regio decreto 918/1942
Art. 52. Le mancanze in servizio rilevate dai Capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'infermiera presta servizio, devono essere oggetto di un rapporto del Direttore dell'unita' all'Ispettrice o alla Capo-gruppo, che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente, ovvero se occorra, sottomette a questa il caso. La Capo-gruppo da' partecipazione al Direttore dell'unita' del proprio provvedimento o di quello dell'Ispettrice.

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