Regio decreto 918/1942
Art. 36 — Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'Ispettrice nel cui ambit…
Art. 36. Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'Ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza. Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'Ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unita' alla quale sono addette. Quelle in servizio mobilitato in zone o in unita' non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'Associazione dipendono dalle rispettive Capo-gruppo e dall'Ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale. Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, sia nel caso che esercitino l'assistenza diretta agli infermi o abbiano mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unita' sanitaria, sia nel caso che vi siano destinate a mansioni ausiliarie, come farmacia, guardaroba, laboratorio, dispensa, cucina, sia infine nel caso che vengano adibite alle altre mansioni di cui ai due articoli precedenti.
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