Regio decreto 918/1942
Art. 35 — Le infermiere volontarie che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza…
Art. 35. Le infermiere volontarie che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, possono essere adibite dai dirigenti i servizi della C.R.I., col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche in altre attivita' che indirettamente concorrano a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure, come ad esempio: guidare auto-ambulanze, scrivere libri per ciechi in carattere Braille, fare indumenti per colpiti da calamita' e simili.
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