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Regio decreto 918/1942

Art. 34 — Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unita' sanitarie sono a dispo…

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Art. 34. Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unita' sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nell'esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.

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