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Regio decreto 918/1942

Art. 33 — Le infermiere volontarie in servizio presso unita' sanitarie: a) prestano assistenza amorevole e conforto mor…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/33parte di Regio decreto 918/1942
Art. 33. Le infermiere volontarie in servizio presso unita' sanitarie: a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione ed il garbo; b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie e sul servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere; c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni ed analisi; sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione; d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.

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