Regio decreto 918/1942
Art. 37 — Le infermiere volontarie sono inscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazion…
Art. 37. Le infermiere volontarie sono inscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma dell'art. 32 del presente Regolamento. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la detta dichiarazione, sono inscritte nel ruolo di riserva qualora non rinnovino l'impegno stesso. L'attribuzione della qualifica di Infermiera di grado superiore non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento. Le infermiere volontarie inscritte nel ruolo attivo, che non prestino regolarmente servizio, giusta l'impegno assunto, vengono trasferite di ufficio, dalla Ispettrice del Comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possano essere oggetto. Del provvedimento deve essere subito informata l'Ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'Ufficio centrale. Le infermiere volontarie inscritte nel ruolo di riserva possono a loro domanda essere trasferite nel ruolo attivo qualora assumano l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.