Regio decreto 918/1942
Art. 21 — La qualifica di infermiera di grado superiore e' conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato pr…
Art. 21. La qualifica di infermiera di grado superiore e' conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato prova di particolare capacita' ed abnegazione, o che abbiano prestato lodevole servizio in condizione di eccezionale difficolta' o che per dieci anni consecutivi abbiano appartenuto al ruolo attivo, ed abbiano riportato nelle note caratteristiche la classifica di «merito eccezionale» o di «ottima». Le infermiere che siano nominate, a sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, vice Ispettrici nazionali, Segretaria generale dell'Ispettorato, Ispettrici di centro di mobilitazione, Ispettrici di Comitato o vice-Ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate. Fuori del caso previsto nel comma precedente, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, a meno che vengano nominate Capo-gruppo o Capo-sala in base all'articolo seguente.
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