Regio decreto 918/1942
Art. 20 — Ad ognuno dei Comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice Ispettrice
Art. 20. Ad ognuno dei Comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice Ispettrice. Ad ognuno dei Comitati provinciali o sotto-Comitati della C.R.I. ai quali e' addetta una Ispettrice a norma dell'art. 17 del presente Regolamento possono essere addette una o piu' vice-Ispettrici secondo le esigenze del servizio. Le vice-Ispettrici coadiuvano le Ispettrici esercitando le mansioni che da queste vengano loro affidate. Sostituiscono le Ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle Ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessita'. Ad ognuno dei Comitati provinciali o sotto-Comitati della C.R.I. ai quali non siano addette Ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale abbiano la propria residenza almeno 10 infermiere volontarie, e' addetta una Capo-gruppo.
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