Regio decreto 918/1942
Art. 22 — Ogni gruppo di infermiere in servizio presso una unita' sanitaria ha una Capo-gruppo
Art. 22. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso una unita' sanitaria ha una Capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unita' sanitaria ha una Capo-sala. L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la Capo-gruppo e la Capo-sala tra le infermiere che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al Comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso. Qualora nel gruppo delle infermiere addette ad una unita' sanitaria o tra le infermiere addette ad un reparto, vi siano infermiere di grado superiore, la Capogruppo o la Capo-sala sono scelte tra queste ultime purche' siano inscritte nel ruolo attivo. La Capo-gruppo e la Capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorita' di superiore gerarchica sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.