Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 5
Regio decreto 267/1942

Art. 5 — Stato d'insolvenza

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/5parte di Regio decreto 267/1942
Art. 5. (Stato d'insolvenza). L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.