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Regio decreto 267/1942

Art. 6 — Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/6parte di Regio decreto 267/1942
Art. 6. (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). Il fallimento e' dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.

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