Regio decreto 267/1942
Art. 4 — Rinvio a leggi speciali
Art. 4. (Rinvio a leggi speciali). L'agente di cambio e' soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.
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