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Regio decreto 267/1942

Art. 4 — Rinvio a leggi speciali

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/4parte di Regio decreto 267/1942
Art. 4. (Rinvio a leggi speciali). L'agente di cambio e' soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.

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